Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

Istruzioni operative per usufruire del RLST e modalità attraverso cui le imprese che ne abbiano esigenza dovranno collaborare con tale figura strategica nell’ambito della loro realtà aziendale.


  • RUOLI, COMPITI E FUNZIONI DEL RLST

Il RLST svolge i compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, prende visione dei Piani di Sicurezza (D.V.R., P.O.S., P.S.C e Integrazione Covid 19), accede ai luoghi di lavoro per consultarsi con i lavoratori e rilasciare indicazioni e raccomandazioni in tema di sicurezza, viene consultato dall’impresa in ordine alla valutazione e individuazione dei rischi, alla nomina del RSPP o del medico competente, alla designazione degli addetti ASPP, al primo soccorso, all’antincendio, in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, oppure viene convocato in occasione della riunione periodica tra i soggetti preposti.
Il RLST ha, in ogni caso, tutti gli eventuali compiti che vengano assegnati dalle norme vigenti.


  • ISTRUZIONI GENERALI

Il RLST si rivolge alle imprese iscritte alla Cassa Edile di Gorizia che siano in regola con i versamenti e che applichino il CCNL delle imprese industriali – edili e affini o il CCNL delle imprese artigiane – edili. Viene assegnato d’ufficio, tra i 3 nominativi di RLST disponibili, dalla Cassa Edile di Gorizia alle imprese che non abbiano validamente eletto un proprio RLS interno. A tal proposito si comunica che non verranno accettati: nomina da parte del Datore di Lavoro anziché verbale di elezione; verbali di assemblea più vecchi di 3 anni; attestati di formazione del RLS rilasciati da enti di formazione non espressione della bilateralità edile oppure ancora attestati che non riportino durata del corso e contenuti minimi previsti dalla norma; RLS non aggiornati annualmente per almeno 4 o 8 ore in base alla norma (per la validità dell’elezione e della carica si ritiene d’obbligo che anche le imprese con meno di 15 dipendenti aggiornino annualmente con 4 ore di corso il proprio RLS).
Le aziende e i lavoratori che aderiscono al RLST devono inviare alla Cassa Edile di Gorizia tramite e-mail all’indirizzo rlst@formedilgo.it una comunicazione di rinuncia da parte dei lavoratori all’elezione di un loro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) interno e di adesione al RLST (vedi ALLEGATO 1 a fondo pagina).
La Cassa Edile risponderà segnalando via e-mail il nominativo del RLST assegnato e i suoi recapiti.
Nel MUT dell’impresa iscritta, cui sarà assegnato un RLST, verrà calcolato l’importo, corrispondente all’aliquota dello 0,10%, per il parziale finanziamento dell’attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
L’anagrafe dei RLS validamente eletti e dell’abbinamento tra impresa e RLST, in caso di adesione a quest’ultimo, verrà conservata dalla Cassa Edile di Gorizia, che provvederà ad aggiornarla in base alle comunicazioni ricevute.


  • FUNZIONAMENTO DEL RLST

Le imprese che aderiscono al RLST dovranno rendersi disponibili all’accesso ai cantieri da parte di tale figura strategica, la quale prenderà di sua iniziativa contatti con l’impresa inviandole, su apposito modello, una richiesta per concordare data e modalità della prima visita. Il RLST, se in possesso dei dati contenuti in una notifica preliminare o in una DNL comunicata alla Cassa Edile, potrà richiedere in quell’occasione che la visita venga effettuata in un cantiere specifico, altrimenti concorderà con l’impresa la visita in altro cantiere.
In caso l’impresa non risponda alla richiesta di visita entro 7 giorni, il RLST invierà un sollecito. Trascorsi invano ulteriori 5 giorni, il RLST segnalerà l’inadempimento dell’impresa alla Commissione RLST di cui al succ. art. 4, per il tramite del Direttore/Coordinatore del C.P.T./Cassa Edile. Segnalerà ugualmente anche i casi di rifiuto da parte dell’impresa di fare accedere il RLST al/ai cantiere/i individuato/i.
Tutte le imprese che si avvalgono del RLST hanno l’obbligo di mettere a disposizione di quest’ultimo, per la consultazione, il P.S.C. e il P.O.S. con l’Integrazione Covid 19 almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori (art. 100 D.Lgs. n. 81/2008).
Per snellire e velocizzare la procedura di firma di tali documenti, dato il carattere di urgenza degli stessi, la comunicazione dovrà essere fatta su carta intestata aziendale, possibilmente seguendo le indicazioni contenute nell’ALLEGATO 4 (a fondo pagina) della presente procedura, dovrà essere inviata via e-mail a rlst@formedilgo.it , se già disponibile completa di copia del P.S.C. o P.O.S. da firmare. Al ricevimento, il RLST provvederà a visionare i documenti, firmarli se li riterrà correttamente compilati e restituirne una copia anticipandola a mezzo e-mail al mittente e portando l’originale in cantiere o in azienda, previo appuntamento, prima dell’inizio dei lavori del cantiere.
Le imprese, infine, devono permettere tutti gli altri adempimenti previsti dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
A prescindere dal P.S.C./P.O.S., nel caso sia l’impresa a richiedere la visita del RLST per la consultazione in ordine a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, potrà venire richiesta una visita programmata, utilizzando l’apposito modello contenuto nell’ALLEGATO 4.
In  caso di imprese in trasferta regionale o che, pur mantenendo l’iscrizione a una Cassa Edile, si trovino a operare in un cantiere ubicato in un altro territorio provinciale, andrà richiesto alla Cassa Edile/C.P.T. del territorio in cui è ubicato il cantiere il nominativo di un RLST. Verificata la regolarità e la correttezza della documentazione, verrà segnalato il nominativo di un RLST operante nel territorio del cantiere.